| STATUTO
CLUB NAUTICO SAN BARTOLOMEO AL MARE
Art. 1 E’ costituita l’associazione denominata “Club Nautico San Bartolomeo al Mare” - Associazione Sportiva Dilettantistica
Art.2 Essa ha sede legale in San Bartolomeo al Mare (IM) presso il “Centro Sociale Incontro”, Giardini 1° maggio n 7. E’ facoltà del Consiglio Direttivo trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all’estero.
Art. 3 L’associazione non ha finalità di lucro ed è apolitica. Essa ha lo scopo di contribuire alla conoscenza, diffusione e pratica della nautica in genere e di esercitare con i propri aderenti, nel pieno rispetto degli ecosistemi, attività sportive anche agonistiche in tale campo, nonché di porre in essere iniziative culturali e didattiche in materia nautica e sull’ambiente marino; specificatamente e compatibilmente con l’assistenza di adeguate forze di collaborazione, di organizzare regate, gare di pesca, corsi di navigazione a vela e a motore, di subacquea ecc.; di favorire la formazione e il completamento di equipaggi nonché le uscite in gruppo di barche, sia per brevi navigazioni diurne che per più impegnative crociere o attività di pesca non professionale; al fine di facilitare la reciproca conoscenza ed amicizia tra i propri associati per meglio raggiungere gli obiettivi sociali, anche di organizzare la partecipazione a manifestazioni di interesse nautico, gite collettive, conferenze, riunioni conviviali, ecc. Nel quadro degli scopi suesposti, è auspicabile l’adesione dell’ Associazione ad Enti istituzionalmente operanti nel campo culturale nautico e a Federazioni sportive che rivestano carattere ufficiale.
Art.4 Il patrimonio è costituito da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione; da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; da eventuali erogazioni, contributi, donazioni e lasciti di denaro e in natura. Le entrate dell’Associazione cono costituite: dalle quote associative; dai proventi derivanti da manifestazioni o partecipazioni ad esse; da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art.5 L’esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio di previsione da presentarsi all’Assemblea per l’approvazione. Il rendiconto deve essere affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea che deve approvarlo.
Art 6 La richiesta di adesione all’Associazione implica l’accettazione integrale dello Statuto. Sono associate le persone la cui domanda di adesione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno all’atto dell’ammissione la quota di partecipazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Le quote sociali non sono rivalutabili e sono intrasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.I soci si dividono in ordinari, allievi, familiari ed onorari. Hanno diritto di voto in assemblea e sono eleggibili i soli soci ordinari. Fanno parte dei soci “onorari”: di diritto gli ex Presidenti del Consiglio Direttivo che abbiano coperto la carica per almeno due mandati ed il Sindaco in carica del Comune di san Bartolomeo al Mare; per nomina - ratificata dall’Assemblea - i nominativi che Il Consiglio Direttivo avrà individuato tra sostenitori che si sono distinti nel sostenere economicamente il Club.
Art. 7 Gli associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall’Associazione, rispettando integralmente il Regolamento emesso dal consiglio Direttivo, esposto in bacheca.
Art. 8 La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o per morosità o indegnità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; l’indegnità verrà sancita dal Collegio dei Probiviri.
Art. 9 L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composta da cinque membri, eletti dall’Assemblea degli Associati per la durata di due anni. In caso di dimissioni o decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.
Art. 10 Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio ambito un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario/Tesoriere. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre federazioni sportive nazionali, discipline associate o enti di promozione sportiva ad esso aderenti, squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
Art. 11 Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno per deliberare in ordine al rendiconto, al preventivo e all’ammontare delle quote associative di ingresso e di frequenza.
Art. 12 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri; in caso di parità, nelle deliberazioni prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza dal più anziano in età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal presidente e dal segretario.
Art. 13 Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione; predispone e delibera, occorrendo, il REGOLAMENTO per il funzionamento dell’Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Esso procede, ove ritenuto opportuno, anche alla nomina di collaboratori, consulenti ecc., determinandone il compenso.
Art. 14 Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in eventuale giudizio; cura che venga data esecuzione ai deliberati dell’Assemblea da parte del Consiglio Direttivo; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.
Art. 15 L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo annualmente, mediante avviso sul sito web ed in bacheca, pubblicato almeno quindici giorni prima e deve svolgersi non oltre la prima decade di maggio, anche se in seconda convocazione. Alla convocazione dell’Assemblea per l’approvazione del bilancio deve essere allegato il Rendiconto economico e finanziario relativo all’anno di riferimento, Il Rendiconto deve essere affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea che deve approvarlo. La convocazione dell’Assemblea può essere richiesta anche su domanda di almeno un quinto degli Associati.
Art. 16 L’Assemblea delibera sul bilancio consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione, sulle eventuali modifiche dello Statuto e su tutto quanto ad essa demandato per legge o per Statuto. L’Assemblea elegge i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri, e nomina tre associati, due effettivi ed un supplente, che svolgeranno, in occasione del controllo della contabilità dell’Associazione, la funzione di revisione dei conti. L’elezione alle cariche direttive può avvenire nell’ambito di liste di volontari (ciascuna di massimo 5 nominativi), che abbiano manifestato la propria disponibilità a dedicare parte del proprio tempo alle attività previste. Risulterà eletta la lista che avrà ottenuto la maggioranza semplice dei voti espressi. Le votazioni sulle liste devono svolgersi a scrutinio segreto e sempre garantendo l’anonimato delle scelte espresse. I componenti eletti durano in carica due anni. I componenti suddetti sono rieleggibili.
Art. 17 Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota di associazione dell’anno in corso. Gli Associati possono farsi rappresentare da altri Associati, ma ciascun Associato non può presentare più di due deleghe.
Art. 18 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in mancanza, dal Vicepresidente. In mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e della convocazione e in genere del diritto di intervenire all’Assemblea stessa. Delle riunioni di assemblea si redige verbale firmato dal presidente e segretario di Assemblea ed eventualmente dagli scrutatori.
Art. 19 L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti, di persona o per delega, almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, purchè non inferiori al 10% degli aventi diritto. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti espressi. Per le modifiche di Statuto è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
Art. 20 Il Collegio dei Probiviri, eletto dall’Assemblea è composto di tre membri effettivi e due supplenti, che nominano tra di loro il Presidente. Il Collegio dei Probiviri decide, a maggioranza ed a scrutinio segreto, su parere consultivo del Consiglio Direttivo, i procedimenti disciplinari a carico degli Associati, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni: ammonizione, censura scritta, sospensione fino ad un massimo di dodici mesi, espulsione. Avverso i provvedimenti del Collegio dei Probiviri è ammesso reclamo, da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione della sanzione, che verrà esaminato all’Assemblea generale.
Art. 21 La gestione dell’Associazione è controllata, se nominati, da due Associati che potranno verificare la contabilità dell’Associazione.
Art. 22 Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con l’approvazione, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno ¾ dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’Assemblea straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell’Associazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. L’Assemblea all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra l’Associazione ed i suoi organi, ovvero tra l’Associazione e ciascun socio, ovvero tra i soci medesimi, saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale costituito secondo le regole previste dallo Statuto della FIV.
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